Sez. L, Sentenza n. 6117 del 22/03/2005 (Rv. 580369 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Presupposti - Sussistenza di ragioni tecniche ed organizzative - Controllo giurisdizionale - Principi di correttezza e buona fede - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
In tema di trasferimento di dipendente, dal principio secondo cui il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento datoriale a norma dell'art. 2103 del cod. civ. - volto all'accertamento della sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive affermate dal datore di lavoro e di cui è tenuto a dimostrare la sussistenza - deve effettuarsi anche alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del cod. civ., discende che, qualora il datore di lavoro abbia allegato l'esistenza di una pluralità di ragioni, ordinate secondo una scala di priorità, non può limitarsi a provare solo la ragione secondaria omettendo la prova di quella principale. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato - correggendone la motivazione - la sentenza di merito che aveva ritenuto non provata l'impossibilità di utilizzare il lavoratore presso la sede di partenza, costituente ragione principale del trasferimento, pur in presenza di prova delle necessità produttive nella sede di destinazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)