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Sez. L, Sentenza n. 11597 del 28/07/2003 (Rv. 565460 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Presupposti - Sussistenza di ragioni tecniche e organizzative - Controllo giurisdizionale - Limiti - Merito della scelta imprenditoriale - Sindacabilità - Esclusione - Osservanza dei principi di correttezza e buona - Necessità - Sindacabilità della relativa violazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565460-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

Il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore ha ad oggetto l'accertamento in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche e organizzative che devono giustificarlo e, ferma restando l'insindacabilità dell'opportunità del trasferimento, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (art. 1375, cod. civ.), il datore di lavoro, qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento (Nella specie, un dipendente addetto alla distribuzione della corrispondenza in una zona nella quale era necessaria l'utilizzazione di un autoveicolo aveva dichiarato l'indisponibilità ad utilizzare il proprio automezzo, chiedendo di svolgere il servizio a piedi, ma il datore di lavoro ne aveva disposto il trasferimento in una diversa città; la S.C., in base al succitato principio di diritto, ha annullato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di reintegrazione nella sede precedente ritenendo insindacabile la scelta del datore di lavoro, senza considerare che nella sede originaria esisteva una zona in cui la distribuzione della corrispondenza avveniva mediante il servizio a piedi e che, inoltre, il lavoratore aveva prodotto documentazione dalla quale emergeva che un suo figlio era affetto da una grave patologia che richiedeva costante assistenza, la quale, indipendentemente dalla ricorrenza di una situazione di bisogno valutabile ai sensi della legge n. 104 del 1992 in materia di assistenza delle persone portatrici di handicap, può essere valutata al fine di accertare l'osservanza da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 05/02/1992 num. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)