Sez. L, Ordinanza n. 2745 del 04/02/2025 (Rv. 673745-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Regolamento di competenza - Pagamento di contributi - Controversie tra datore di lavoro ed ente che gestisce forme di previdenza complementare - Applicazione dell'art. 442, comma 2, c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie riguardanti il pagamento dei contributi, che si assumono versati in eccesso o non dovuti, sorte tra il datore di lavoro e l'ente che gestisce una forma di previdenza complementare fondata sull'autonomia negoziale, si applica l'art. 442, comma 2 c.p.c., per cui la competenza territoriale si radica ai sensi dell'art. 413, comma 7, c.p.c. e quindi nel foro dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 18 c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 442 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)