Sez. L, Ordinanza n. 10329 del 16/07/2002 (Rv. 555829 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Competenza per territorio - Controversia relativa agli obblighi contributivi del datore di lavoro - Luogo dell'ufficio dell'ente - Rilevanza - Individuazione - Criteri - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., la competenza territoriale in ordine alla controversia relativa agli obblighi del datore di lavoro in tema di contributi assicurativi va determinata con riguardo all'ufficio dell'ente previdenziale che, in quanto investito di potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza. Pertanto, nel caso di enti previdenziali con struttura decentrata, la competenza del foro in cui si trovi un ufficio periferico si radica soltanto qualora questo, in forza di norme di legge o di regolamenti, sia preposto alla gestione dei rapporti contributivi. Nè possono sorgere dubbi di legittimità costituzionale della richiamata norma codicistica, nella parte in cui prevede quale foro competente quello del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente, in relazione agli artt 3, 24 e 97 Cost., posto che la individuazione di un foro competente, previsto in favore degli interessi del creditore, non implica disparità di trattamento, né menoma i diritti di difesa del debitore, né viola il principio di buon andamento dell'amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 44 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)