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Sez. L, Sentenza n. 3864 del 08/08/1978 (Rv. 393434 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - AFFITTO DI FONDO RUSTICO STIPULATO CON DUE CONDUTTORI CON VINCOLO SOLIDALE ED INDIVISIBILE - RIFIUTO DI UNO DEI DUE DI PROSEGUIRE NELLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - RISOLUZIONE INTEGRALE DEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393434-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - AFFITTO DI FONDO RUSTICO STIPULATO CON DUE CONDUTTORI CON VINCOLO SOLIDALE ED INDIVISIBILE - RIFIUTO DI UNO DEI DUE DI PROSEGUIRE NELLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - RISOLUZIONE INTEGRALE DEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITA.*

Il cosiddetto principio della "presupposizione", in forza del quale un rapporto contrattuale puo estinguersi per il venir meno del presupposto in relazione a cui le parti lo abbiano posto in essere, e applicabile solo con riguardo a fatti obiettivi, esterni al contratto ed indipendenti dalla volonta delle parti. Detto principio, pertanto, non e invocabile al fine di conseguire la integrale risoluzione di un contratto di affitto di fondo rustico, stipulato con due conduttori con vincolo "solidale ed indivisibile", per il caso in cui uno solo di essi si sia rifiutato di proseguire nella coltivazione dell'immobile, atteso che questo rifiuto costituisce un fatto volontario, che si verifica nell'ambito dell'esecuzione del contratto medesimo. Ne, peraltro, tale risoluzione puo conseguire, nei confronti del conduttore adempiente, dalla pattuita solidarieta ed indivisibilita del rapporto obbligatorio, in quanto le norme che regolano le obbligazioni solidali od indivisibili non ne condizionano la sopravvivenza al mantenimento della pluralita dei debitori. (V 4601/76, mass n 383355).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1317, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1628

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)