Sez. 3, Sentenza n. 5472 del 04/06/1999 (Rv. 527028 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE | Onerosità della prestazione - Elemento essenziale - Esclusione.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE
Le disposizioni degli artt. 2229 e seguenti cod. civ. relative al contratto di prestazione d'opera non escludono la possibilità di accordi di prestazione gratuita, né determinano una presunzione, anche "iuris tantum", di onerosità dell'opera intellettuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)