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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2769 del 06/02/2014 (Rv. 629593 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Onerosità del contratto d'opera intellettuale - Essenzialità - Esclusione - Presunzione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2014-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629593-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE

Le disposizioni degli artt. 2229 e seguenti cod. civ., che disciplinano il contratto d'opera intellettuale, non escludono la legittimità di accordi di prestazione gratuita, né determinano una presunzione di onerosità, nemmeno "iuris tantum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)