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Sez. 1, Sentenza n. 84 del 11/01/1982 (Rv. 417773 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CONTROVERSIE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO - COMPETENZA DEL PRETORE DEL LUOGO DI APPRODO - CONFIGURABILITÀ - PARTENZA DELLA NAVE E TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA O DELLA DIPENDENZA - DISTINZIONE - CONSEGUENZA - DISCIPLINA EX ART. 413, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417773-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CONTROVERSIE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO - COMPETENZA DEL PRETORE DEL LUOGO DI APPRODO - CONFIGURABILITÀ - PARTENZA DELLA NAVE E TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA O DELLA DIPENDENZA - DISTINZIONE - CONSEGUENZA - DISCIPLINA EX ART. 413, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*

Nelle controversie inerenti al rapporto di lavoro della gente di mare, ed al fine dell'individuazione del giudice territorialmente competente in applicazione dell'art. 413, nuovo testo, cod. proc. civ., abrogativo dell'art. 603 cod. nav., la nave armata, configurando un autonomo nucleo operativo dell'impresa dell'armatore, integra una dipendenza dell'azienda, con la conseguenza che le cause con i marittimi su di essa imbarcati spettano alla cognizione del pretore del luogo di approdo, al momento della proposizione della domanda, a norma del secondo comma di detto art. 413 cod. proc. civ.. peraltro, questa Competenza viene meno con la partenza della nave dall'approdo medesimo, tenuto conto che tale partenza, fatto naturale e necessario nell'Esercizio dell'impresa marittima, non è qualificabile come "trasferimento dell'azienda o della dipendenza", e, quindi, esula dalla previsione del terzo comma del citato art. 413. (V 6457/79, mass n 403199).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)