Sez. 6, Sentenza n. 3057 del 17/11/1982 Cc. (dep. 13/12/1982) Rv. 156606 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVITÀ DEL REATO, PERICOLOSITÀ DELL'IMPUTATO ED ESIGENZA DI TUTELA SOCIALE - DINIEGO DEL BENEFICIO - LEGITTIMITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVITÀ DEL REATO, PERICOLOSITÀ DELL'IMPUTATO ED ESIGENZA DI TUTELA SOCIALE - DINIEGO DEL BENEFICIO - LEGITTIMITÀ.*
Il beneficio della libertà provvisoria, ancorché non vi ostino ragioni processuali, deve essere negato, quando sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, di una reiterazione di crimini che pongono in pericolo le esigenze di tutela della collettività. (V mass n 151947 ed ivi citate; (Conf mass n 153073 ed ivi citate; (Conf mass n 152116).*
Riferimenti normativi: Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)