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Sez. 6, Sentenza n. 457 del 18/03/1982 Cc. (dep. 05/04/1982) Rv. 153073 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - LEGGE 22 MAGGIO 1975 N. 152 - CRITERI ALTERNATIVI E COMPLEMENTARI - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153073-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - LEGGE 22 MAGGIO 1975 N. 152 - CRITERI ALTERNATIVI E COMPLEMENTARI - INDIVIDUAZIONE.*

In base alla legge 22 maggio 1975 n. 152, per decidere sulla istanza di libertà provvisoria il giudice deve tenere conto delle esigenze processuali e della pericolosità sociale del prevenuto (criteri in rapporto di esclusione tra loro) nonché della gravità del reato e della personalità dell'imputato (in rapporto di complementarietà). (V mass n 147783, sulla nozione di esigenze processuali; (V mass n 147261 ed ivi citate; (V mass nn 146213, 141936).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)