Sez. 6, Sentenza n. 457 del 18/03/1982 Cc. (dep. 05/04/1982) Rv. 153073 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - LEGGE 22 MAGGIO 1975 N. 152 - CRITERI ALTERNATIVI E COMPLEMENTARI - INDIVIDUAZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - LEGGE 22 MAGGIO 1975 N. 152 - CRITERI ALTERNATIVI E COMPLEMENTARI - INDIVIDUAZIONE.*
In base alla legge 22 maggio 1975 n. 152, per decidere sulla istanza di libertà provvisoria il giudice deve tenere conto delle esigenze processuali e della pericolosità sociale del prevenuto (criteri in rapporto di esclusione tra loro) nonché della gravità del reato e della personalità dell'imputato (in rapporto di complementarietà). (V mass n 147783, sulla nozione di esigenze processuali; (V mass n 147261 ed ivi citate; (V mass nn 146213, 141936).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)