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Sez. 3, Sentenza n. 5114 del 24/11/1977 (Rv. 388728 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - ATTO DI PIGNORAMENTO E CONTESTUALE CITAZIONE DEL TERZO - NOTIFICAZIONE - FORMALITA - OSSERVANZA - CONTROLLO - ONERE DEL CREDITORE - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA - RICEVUTA DI RITORNO - MANCATO DEPOSITO - RICHIESTA DI DUPLICATO E DEPOSITO IN CANCELLERIA - ONERE DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1977-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388728-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - ATTO DI PIGNORAMENTO E CONTESTUALE CITAZIONE DEL TERZO - NOTIFICAZIONE - FORMALITA - OSSERVANZA - CONTROLLO - ONERE DEL CREDITORE - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA - RICEVUTA DI RITORNO - MANCATO DEPOSITO - RICHIESTA DI DUPLICATO E DEPOSITO IN CANCELLERIA - ONERE DEL CREDITORE.*

Nell'esecuzione forzata per espropriazione presso terzi, il creditore precedente richiede all'ufficiale giudiziario la notificazione dell'atto di pignoramento e di contestuale citazione del terzo pignorato e del debitore esecutato davanti al pretore competente, nonche il successivo immediato deposito dell'atto nella cancelleria della pretura per la formazione del fascicolo della esecuzione ed ha l'Onere di controllare che siano adempiute le formalita indispensabili per il perfezionamento dell'atto e sia allegata e depositata in cancelleria la documentazione necessaria, provvedendo a far rinnovare l'atto, se viziato o incompleto, o a integrare e depositare la documentazione mancante. In particolare, quando l'atto di pignoramento, eseguito e depositato nella cancelleria, sia stato notificato per mezzo del servizio postale, incombe al creditore procedente, e non al giudice, l'Onere di controllare che sia stato allegato e depositato l'avviso di ricevimento e, se mancante, di provvedere a richiederne un duplicato e a depositarlo in cancelleria. (nella specie il pretore aveva ritenuta tempestiva l'opposizione agli Atti esecutivi proposta dal debitore, non esistendo l'unica prova, e cioe l'avviso di ricevimento, idonea a dimostrare la avvenuta consegna del plico raccomandato al debitore esecutato).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)