Sez. 3, Sentenza n. 6941 del 20/12/1988 (Rv. 461152 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - INGIUNZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO AL DEBITORE ESECUTATO - FINALITÀ - FORMA.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - INGIUNZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO AL DEBITORE ESECUTATO - FINALITÀ - FORMA.*
Nell'atto di pignoramento presso terzi, l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario deve rivolgere al debitore esecutato a norma dell'art. 492 cod. proc. civ., avendo lo scopo di produrre il vincolo di destinazione sul credito o sul diritto del debitore esecutato verso il terzo al soddisfacimento del creditore istante, costituisce un elemento strutturale essenziale per l'attuazione della funzione dell'atto, la cui Mancanza ne comporta la giuridica inesistenza. Detta ingiunzione, avendo natura recettizia, deve essere rivolta, senza necessità di formule sacramentali, specificamente e direttamente dall'ufficiale giudiziario al debitore esecutato e contenuta nell'atto di pignoramento che si completa con la notificazione, senza che possa rilevare la conoscenza avutane aliunde dal debitore medesimo. (V 5114/77, mass n 388728; (V 4207/75, mass n 378561).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 543
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)