Sez. 5, Sentenza n. 1301 del 22/01/2007 (Rv. 595143 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione integrativa - Termine per la presentazione - Scadenza successiva al 31 dicembre 2000 - Disciplina più favorevole ex art. 69 della legge n. 342 del 2000 - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie in tema di pubblicazione di testamento olografo successiva alla presentazione della dichiarazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, le modifiche al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 introdotte dall'art. 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342, trovano applicazione, ai sensi del comma quindicesimo di tale disposizione, a tutte le successioni per le quali il termine di presentazione della relativa dichiarazione sia scaduto successivamente al 31 dicembre 2000, senza che sia possibile distinguere a seconda che entro il predetto termine dovesse essere presentata la dichiarazione originaria ovvero quella sostitutiva o integrativa: l'art. 31 del d.lgs. n. 346 cit. stabilisce infatti per la presentazione della dichiarazione un termine unico, avente però decorrenze differenziate in relazione ai casi previsti rispettivamente dai commi primo e secondo. (Nel caso di specie, successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione da parte di un soggetto, era stato pubblicato un testamento olografo con cui il "de cuius" aveva nominato suo erede universale un altro soggetto: in applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, avendo accertato che il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, decorrente dalla data indicata dall'art. 31, comma secondo, lettera e), del d.lgs. n. 346, era scaduto successivamente alla data indicata dall'art. 69, comma quindicesimo, cit., aveva affermato l'applicabilità della disciplina più favorevole prevista da quest'ultima disposizione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 28, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)