Sez. L - , Ordinanza n. 15401 del 31/05/2023 (Rv. 667883 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Autorità portuali - Rapporti di lavoro sorti anteriormente alla novella dell'art. 6 l. n. 84 del 1994 ex d.lgs. n. 169 del 2016 - Principi generali in materia di pubblico impiego contrattualizzato - Applicabilità - Ragioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
Ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Autorità portuali, sorti anteriormente alla novella dell'art. 6 della l. n. 84 del 1994 introdotta con il d.lgs. n. 169 del 2016, benché formalmente qualificati di diritto privato, si applicano le regole generali dettate per il pubblico impiego contrattualizzato, sia perché tale disciplina è intrinseca al sistema e alla mutata attività delle Autorità (non più imprenditoriale e di produzione di servizi, ma di regolazione degli stessi), sia perché la contrattazione collettiva inerente a tali rapporti ha natura "anfibia" (non essendo completamente omologabile a quella di diritto comune), sia perché, in forza della citata l. n. 84 del 1994, va riconosciuta alle predette Autorità la natura di enti pubblici non economici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale.
Legge 28/01/1994 num. 84 art. 6 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/2016 num. 169 art. 7, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)