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Sez. L - , Ordinanza n. 5138 del 16/02/2022 (Rv. 663890 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Blocco degli incrementi retributivi - Autorità portuali - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663890-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE

Le disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, di cui all'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 e all'art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, si applicano a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, fra le quali rientrano le Autorità Portuali in ragione della loro natura di enti pubblici non economici, e costituiscono disposizioni inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto del dipendente di Autorità portuale a percepire il trattamento economico e giuridico previsto dal c.c.n.l. per i lavoratori dei porti, nonché l'indennità sostitutiva di mensa nella misura contrattualmente prevista, anzichè in quella, minore, risultante dall'applicazione della normativa di contenimento della spesa pubblica).

Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/12/2009 num. 196 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)