Sez. 2, Sentenza n. 916 del 08/05/1967 (Rv. 327130 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DA PARTE DEL CONVENUTO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO INDICATO COME LEGITTIMATO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DA PARTE DEL CONVENUTO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO INDICATO COME LEGITTIMATO - ESCLUSIONE.*
Proposta Azione di condanna alla demolizione di nuove opere costruite sul proprio fondo, perche arrecanti pregiudizio al fondo del vicino (attore in giudizio), se il convenuto contesta la propria legittimazione ad causam, deducendo di essere soltanto amministratore dello stabile in cui sono state eseguite le opere ed indicando il nome del proprietario dello stabile, il giudice, al fine della pronuncia di accertamento della legittimazione del convenuto (ossia del -se questo sia il legittimo contraddittore-), non ha necessita di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto indicato come proprietario. (Cfr. 1911-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)