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Sez. 2, Sentenza n. 233 del 25/01/1968 (Rv. 331133 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA O DELLA TITOLARITA PASSIVA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - SOGGETTO INDICATO COME LEGITTIMATO PASSIVO O COME TITOLARE PASSIVO DEL RAPPORTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331133-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA O DELLA TITOLARITA PASSIVA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - SOGGETTO INDICATO COME LEGITTIMATO PASSIVO O COME TITOLARE PASSIVO DEL RAPPORTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*

La contestazione, da parte del convenuto, della legittimazione passiva o della titolarita passiva del rapporto dedotto in giudizio non da luogo a litisconsorzio necessario nei confronti del presunto legittimato o del presunto titolare passivo del rapporto, che non sia stato chiamato in giudizio, dovendosi, in tal caso, accertare soltanto, ai fini della condanna o assoluzione del convenuto, se questo sia o meno il legittimo contraddittore. (V sentenze n 916'67, mass n 327130; 2167'66, mass n 324233; 1823'66 mass n 323557).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)