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Sez. 3, Sentenza n. 11439 del 18/11/1997 (Rv. 510085 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Lesioni alla persona - Contrazione o perdita del reddito - Liquidazione del danno - Criteri.
Stato
decisa il 1997-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510085-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione; ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2057

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)