Sez. 3, Sentenza n. 11439 del 18/11/1997 (Rv. 510085 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Lesioni alla persona - Contrazione o perdita del reddito - Liquidazione del danno - Criteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione; ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2057
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)