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Sez. 3, Sentenza n. 6403 del 28/11/1988 (Rv. 460730 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - DANNI DA FATTO ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA - RIFERIMENTO ALLA ETÀ DEL DANNEGGIATO ALL'EPOCA DELL'EVENTO DANNOSO - DURATA PRESUMIBILE DELLA VITA DEL DANNEGGIATO - SUPERAMENTO PER LA SOPRAVVIVENZA DEL DANNEGGIATO OLTRE QUEL LIMITE NELLE MORE DEL GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460730-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - DANNI DA FATTO ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA - RIFERIMENTO ALLA ETÀ DEL DANNEGGIATO ALL'EPOCA DELL'EVENTO DANNOSO - DURATA PRESUMIBILE DELLA VITA DEL DANNEGGIATO - SUPERAMENTO PER LA SOPRAVVIVENZA DEL DANNEGGIATO OLTRE QUEL LIMITE NELLE MORE DEL GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

In materia di liquidazione dei danni da fatto illecito extracontrattuale, il criterio di capitalizzazione della rendita, operante in base alla presumibile durata della vita del danneggiato (quale risulta dai parametri di cui al R.d. n. 1403 del 1922 tenendo altresì conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa) deve subire un correttivo allorché nelle more del giudizio quel limite - calcolato con riferimento alla età del danneggiato alla epoca dell'evento dannoso - venga in concreto superato per la sopravvivenza del soggetto cui la rendita è dovuta. In tal caso, dovranno operarsi due liquidazioni: la prima, sulla base dello elemento concreto costituito dal periodo di vita del danneggiato protrattosi fino all'epoca della decisione, trattandosi di danno attuale, e non futuro, esattamente accertabile; la seconda, invece, in via congetturale, sulla base della presumibile vita futura del danneggiato dalla data della decisione in poi. (V 3900/79, mass n 400362; (V 753/70, mass n 346029; (V 437/67, mass n 320367; (Conf 5850/80, mass n 409665).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)