Sez. 2, Sentenza n. 18202 del 29/07/2013 (Rv. 627306 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA | Preclusione dell'azione di risoluzione - Condizioni - Effetti restitutori in caso di risoluzione - Regolazione per equivalente - Fondamento - Limiti.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA
La trasformazione o l'alienazione della cosa acquistata, di per sé, non preclude al compratore l'azione di risoluzione contrattuale per vizi, ai sensi dell'art. 1492, terzo comma, cod. civ., se quella condotta non evidenzia univocamente che il compratore, cosciente dei vizi, ha inteso accettare la cosa, rinunciando alla maggiore tutela risarcitoria rispetto alla riduzione del prezzo. In caso di risoluzione contrattuale, attesa l'impossibilità della restituzione in natura, gli effetti restitutori devono essere ordinati per equivalente, nei limiti in cui, malgrado i vizi, la cosa abbia fornito utilità al compratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)