Sez. 2 - , Ordinanza n. 2429 del 31/01/2018 (Rv. 647789 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA | Preclusione dell'azione di risoluzione - Condizioni - Effetti restitutori in caso di risoluzione - Regolazione per equivalente - Fondamento - Limiti.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA
L'alienazione o la trasformazione della cosa affetta da vizi, di per sé, non è sufficiente a precludere al compratore l'azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1492, comma 3, c.c. occorrendo a tal fine che quel comportamento evidenzi univocamente che l'acquirente abbia inteso accettare la cosa. Nel caso in cui l'azione di risoluzione per vizi, nonostante il perimento del bene, non sia preclusa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1492 c.c., all'obbligo della restituzione specifica dei beni periti si sostituisce quello della restituzione per equivalente, che opera in via automatica, senza necessità di una specifica domanda da parte dell'acquirente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)