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Sez. 5, Sentenza n. 10264 del 04/05/2007 (Rv. 598093 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO | Ricorso incidentale condizionato - Censura concernente la statuizione di conferma della compensazione delle spese processuali disposta in primo grado - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598093-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO

È inammissibile il ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale, qualora si censuri la statuizione di conferma della compensazione delle spese processuali disposta in primo grado e, quindi, non solo manchi il collegamento tra l'impugnazione incidentale ed il contenuto della condizione, nel senso che l'impugnazione condizionata avrebbe potuto essere proposta in via principale, ma, inoltre, l'accoglimento del ricorso principale determinerebbe il venir meno dell'interesse a proporla, in quanto dalla cassazione della sentenza d'appello verrebbe rimesso in discussione anche il regime delle spese dell'intero processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)