Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25357 del 11/10/2018 (Rv. 651433 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Controricorrente vittorioso in sede di legittimità - Richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei gradi di merito in presenza di una pronuncia di compensazione - Ricorso incidentale - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE
Il controricorrente vittorioso in sede di legittimità, che intenda ottenere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, non solo del giudizio che si è svolto davanti alla Corte di cassazione, ma anche di quelle dei due gradi di merito, in relazione alle quali è intervenuta pronuncia di compensazione, deve proporre ricorso incidentale avverso quest'ultima statuizione del giudice di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)