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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25357 del 11/10/2018 (Rv. 651433 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Controricorrente vittorioso in sede di legittimità - Richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei gradi di merito in presenza di una pronuncia di compensazione - Ricorso incidentale - Necessità.
Stato
decisa il 2018-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651433-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE

Il controricorrente vittorioso in sede di legittimità, che intenda ottenere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, non solo del giudizio che si è svolto davanti alla Corte di cassazione, ma anche di quelle dei due gradi di merito, in relazione alle quali è intervenuta pronuncia di compensazione, deve proporre ricorso incidentale avverso quest'ultima statuizione del giudice di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)