Sez. L, Sentenza n. 4539 del 28/10/1989 (Rv. 464015 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BANCO DI NAPOLI - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE DEI PENSIONATI STATALI - ESTENSIONE - CONTEMPORANEA TITOLARITÀ DI UNA PENSIONE A CARICO DELL'INPS - TRATTAMENTO DI ADEGUAMENTO - OBBLIGO DEL BANCO PREDETTO - INPS - ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE QUOTE AGGIUNTIVE EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975.*
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BANCO DI NAPOLI - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE DEI PENSIONATI STATALI - ESTENSIONE - CONTEMPORANEA TITOLARITÀ DI UNA PENSIONE A CARICO DELL'INPS - TRATTAMENTO DI ADEGUAMENTO - OBBLIGO DEL BANCO PREDETTO - INPS - ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE QUOTE AGGIUNTIVE EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975.*
Stante l'irrilevanza della fonte di Costituzione (legislativa, regolamentare o deliberativa) dei fondi di previdenza integrativi dell'Assicurazione generale obbligatoria, nonché della denominazione assunta dal trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, l'applicazione nei confronti del Banco di Napoli della legge 31 luglio 1975 n. 364 in considerazione di quanto previsto dall'art. 9 comporta, con l'estensione ai pensionati del Banco dell'indennità integrativa speciale dei pensionati statali (disposta dal detto ente pubblico con delibera del consiglio di amministrazione del 16 luglio 1979), l'applicabilità della norma dettata dal secondo comma dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, con la conseguenza che, nell'ipotesi di contemporanea titolarità di una pensione a carico dell'i.N.P.S. e di altra a carico del Banco di Napoli, è quest'ultimo tenuto ad erogare lo specifico trattamento di adeguamento al costo della vita, mentre l'i.N.P.S. è esonerato dal pagamento delle quote aggiuntive di cui all'art. 10 della legge n. 160 del 1975. (Conf 382/89, mass n 461514; (Conf 5990/88, mass n 460420; (Conf 4358/88, mass n 459345; (Conf 8666/87, mass n 456125; (Conf 1333/87, mass n 450807).*
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 31/07/1975 num. 364 art. 1, Legge 31/07/1975 num. 364 art. 9, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)