diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1333 del 07/02/1987 (Rv. 450807 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - CONTEMPORANEA TITOLARITÀ DI UNA PENSIONE A CARICO DELL'INPS E DI ALTRA A CARICO DEL BANCO DI NAPOLI - TRATTAMENTO AGGIUNTIVO COLLEGATO CON LA VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - OBBLIGAZIONE RELATIVA DI DETTO BANCO - PAGAMENTO DELLE QUOTE AGGIUNTIVE EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - ESONERO DELL'INPS.*
Stato
decisa il 1987-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450807-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - CONTEMPORANEA TITOLARITÀ DI UNA PENSIONE A CARICO DELL'INPS E DI ALTRA A CARICO DEL BANCO DI NAPOLI - TRATTAMENTO AGGIUNTIVO COLLEGATO CON LA VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - OBBLIGAZIONE RELATIVA DI DETTO BANCO - PAGAMENTO DELLE QUOTE AGGIUNTIVE EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - ESONERO DELL'INPS.*

Il trattamento di pensione dei dipendenti del Banco di Napoli, il cui regime normativo interno contempla un'indennità di scala mobile aggiuntiva nei termini, alle condizioni e con le modalità previste per l'indennità integrativa speciale dei pensionati civili dello stato, ricade nella previsione del secondo comma dell'art. 19 della legge n. 843 del 1978 che - al fine di limitare ad una sola volta, in ipotesi di godimento di più pensioni, l'attribuzione di un trattamento aggiuntivo collegato con la variazione del costo della vita - prevede che per i pensionati degli enti pubblici non territoriali continua a corrispondersi l'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 364 del 1975, restando in ogni caso non dovuta la quota aggiuntiva di cui all'art. 10 della legge n. 160 del 1975 od altro analogo trattamento; non trova invece applicazione il terzo comma dell'art. 19 cit. Secondo cui tale trattamento è solo quello a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria. Consegue che - in ipotesi di contemporanea titolarità di una pensione a carico dell'INPS e di altra a carico del Banco di Napoli - è quest'ultimo ad esser tenuto ad erogare lo specificato trattamento di adeguamento al costo della vita, mentre l'INPS è esonerato dal pagamento delle quote aggiuntive di cui all'art. 10 cit..*

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 31/07/1975 num. 364, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)