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Sez. L, Sentenza n. 4678 del 27/03/2003 (Rv. 561537 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Computo - Parte della retribuzione eccedente il limite annuo massimo valido per il calcolo - Inclusione - Decorrenza dall' 1 gennaio 1988 - Disciplina ex art. 21 legge n. 67 del 1988 - Pensione liquidata anteriormente a tale data - Estensione - Ammissibilità - Riferimento a Corte Cost. n. 72 del 1990.
Stato
decisa il 2003-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561537-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La disciplina posta dall'art. 21, legge n. 67 del 1988 e dalla norma interpretativa di cui all'art. 3, comma secondo bis, D.L. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988, che - per attenuare il sacrificio derivante dal sistema del tetto pensionistico nei confronti dei pensionati la cui retribuzione era stata oggetto di contribuzione sull'intero ammontare della retribuzione, ha consentito, ai fini del calcolo della pensione, il computo, a decorrere dall'1 gennaio 1988, anche della parte di retribuzione imponibile eccedente il limite annuo massimo valido per il calcolo delle pensioni stesse - del 1990, trova applicazione anche per i titolari di pensione liquidata anteriormente alla suddetta data, in conformità a quanto stabilito dalla Corte Cost. con la sent. n. 72.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 com. 2 n. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)