Sez. L, Sentenza n. 12170 del 12/11/1992 (Rv. 479484 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Computo - Parte della retribuzione eccedente il limite annuo massimo valido per il calcolo - Inclusione - Decorrenza dall'1 gennaio 1988 - Disciplina ex art. 21 legge n. 67 del 1988 - Pensione liquidata anteriormente a tale data - Estensione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere
La disciplina posta dall'art. 21 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e dalla successiva norma interpretativa di cui all'art. 3, comma secondo bis, del D.L. 21 marzo 1988 n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988 n. 160, che stabilisce con decorrenza dal 1 gennaio 1988 il computo - ai fini della determinazione della misura delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria - anche della parte di retribuzione eccedente il limite annuo massimo valido per il calcolo delle pensioni stesse, trova applicazione anche per i titolari di pensione liquidata anteriormente alla suddetta data.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)