Sez. 1, Sentenza n. 4850 del 11/03/2016 (Rv. 639102 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA | Rapporti con il decreto di occupazione - Di autonomia formale e sostanziale - Conseguenze - Eventuali vizi del decreto di occupazione - Incidenza sulla legittimità del decreto di esproprio - Esclusione - Fattispecie in tema di errata notifica del decreto di occupazione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA
Il decreto di occupazione è provvedimento formalmente e sostanzialmente autonomo rispetto a quello di espropriazione, con la conseguenza che eventuali vizi inficianti la validità del primo non incidono sulla legittimità del secondo, che, ove intervenuto nei termini stabiliti dalla dichiarazione di pubblica utilità, deve ritenersi validamente emanato indipendentemente dalla scadenza del termine di occupazione legittima. (Nella specie, in cui l'occupazione effettiva e l'espropriazione avevano avuto ad oggetto il terreno dello stesso soggetto, la S.C, riformando la sentenza impugnata, non ha considerato causa di invalidità del decreto di esproprio l'erronea notifica del decreto di occupazione ad un soggetto diverso dal proprietario del bene da espropriare, determinata dall'erronea indicazione della particella nel piano particellare allegato al decreto di occupazione, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità conteneva un'esatta identificazione fisica del bene da espropriare).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)