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Sez. 1, Sentenza n. 1387 del 19/02/1999 (Rv. 523374 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA | Rapporti con il decreto di occupazione - Di autonomia formale e sostanziale - Conseguenze - Eventuali vizi del decreto di occupazione - Incidenza sulla legittimità del decreto di esproprio - Esclusione - Fattispecie in tema di omessa comunicazione del decreto di proroga dell'occupazione agli espropriati.
Stato
decisa il 1999-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523374-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA

Il decreto di occupazione (o di proroga della medesima) è provvedimento formalmente e sostanzialmente autonomo rispetto a quello di espropriazione, con la conseguenza che eventuali vizi inficianti la validità del primo non incidono sulla legittimità del secondo, che, ove intervenuto nei termini stabiliti dalla dichiarazione di pubblica utilità, deve ritenersi validamente emanato indipendentemente dalla scadenza del termine di occupazione legittima, risultando, per converso, "inutiliter datum" soltanto se, in seguito alla realizzazione dell'opera ed alla scadenza dell'occupazione legittima, si sia verificata la cosiddetta "occupazione acquisitiva" in favore dell'ente espropriante (principio affermato in relazione ad una vicenda processuale in cui gli espropriati lamentavano la mancata comunicazione del decreto di proroga dell'occupazione da parte dell'autorità amministrativa: la S.C., nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, ha, altresì, precisato che le norme regolatrici del procedimento espropriativo non prevedono alcun onere di comunicazione o notificazione del decreto di occupazione - o di proroga della medesima - al proprietario dell'immobile, in conformità con il più generale principio della non recettizietà dell'atto amministrativo, salvo espressa, contraria disposizione di legge).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)