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Sez. 3, Ordinanza n. 27321 del 13/10/2025 (Rv. 676721-03)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Infortunio sul lavoro - Nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Responsabilità del committente - Esonero - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Obbligo di vigilare sull'adempimento degli obblighi gravanti sul soggetto nominato.
Stato
decisa il 2025-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676721-03

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, la nomina del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 494 del 1996 (attuale art. 93 del d.lgs. n. 81 del 2008), non esonera da responsabilità il committente, al quale, in ragione del suo ruolo nell'ideazione, programmazione, progettazione e finanziamento dell'opera oggetto del contratto, è attribuita una posizione di garanzia ex lege che implica un controllo che non si arresta sul piano meramente formale (risolvendosi nella verifica della predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento) ma esige un controllo sostanziale volto ad accertare che il soggetto nominato adempia agli obblighi su di esso incombenti, verificando l'adeguatezza del suddetto piano per la salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori e l'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 6 com. 2, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)