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Sez. L, Ordinanza n. 29157 del 12/11/2024 (Rv. 673017-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Infortuni sul lavoro - Appalto - Responsabilità del committente - Periodo precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 626 del 1994 - Configurabilità ex art. 2087 c.c. - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673017-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

In tema di infortuni e malattie professionali, il committente che affida lavori in appalto all'interno dell'azienda, mantenendo nella propria disponibilità l'ambiente di lavoro, è obbligato - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e, quindi, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 626 del 1994 - ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la circostanza che il committente ILVA, oggi Fintecna, non si sia ingerito nell'esecuzione e nell'organizzazione dell'attività dell'appaltatore non è sufficiente ad escluderne la responsabilità, se il nocumento è cagionato da fattori di rischio presenti nello stabilimento di Taranto).

Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1294, Decreto Legisl. 16/09/1994 num. 626 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)