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Sez. U, Sentenza n. 3817 del 03/08/1978 (Rv. 393377 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - BANCHE E CASSE DI RISPARMIO - BANCA D'ITALIA - CONTROVERSIA TRA DIPENDENTE E BANCA AVENTE AD OGGETTO LA QUESTIONE CIRCA L'ASSORBIMENTO OD IL CUMULO DELLA PENSIONE INPS CON LA PENSIONE CORRISPOSTA DALLA BANCA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1978-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393377-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - BANCHE E CASSE DI RISPARMIO - BANCA D'ITALIA - CONTROVERSIA TRA DIPENDENTE E BANCA AVENTE AD OGGETTO LA QUESTIONE CIRCA L'ASSORBIMENTO OD IL CUMULO DELLA PENSIONE INPS CON LA PENSIONE CORRISPOSTA DALLA BANCA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

I contributi previdenziali versati alla banca d'Italia dai suoi dipendenti ai sensi del regolamento interno dell'1 maggio 1948 rientrano nella cosiddetta "previdenza aziendale", di cui allo art 2117 cod civ e non hanno natura fiscale, come i contributi previdenziali obbligatori, bensi hanno natura di salario previdenziale e costituiscono una quota della prestazione retributiva con la conseguente loro stretta inerenza al rapporto d'impiego. Pertanto la controversia che abbia ad oggetto lo assorbimento od il cumulo della pensione dell'INPS con la pensione corrisposta dalla banca d'Italia in forza del citato regolamento in base ai contributi versati e, quindi, la misura di quest'ultima pensione, non ha natura previdenziale ma e relativa al rapporto di pubblico impiego con la banca d'Italia, ente pubblico non economico, e, percio, rientra nella giurisdizione amministrativa: essendo, peraltro, irrilevante che il rapporto d'impiego sia cessato, poiche alla giurisdizione amministrativa appartengono tutte le controversie in cui la pretesa abbia per presupposto il pubblico rapporto d'impiego; come, del pari, che la cassa previdenziale della banca d'Italia avesse, nel vigore del citato regolamento interno, autonomia amministrativa patrimoniale e contabile, poiche questa non comportava l'assunzione di propria personalita giuridica o comunque il configurarsi della cassa come centro d'imputazione distinto dalla banca d'Italia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)