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Sez. 2, Sentenza n. 6497 del 30/11/1988 (Rv. 460815 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - DI ALTO FUSTO - ALBERI PIANTATI IN CONTENITORI INFISSI AL SUOLO - MANCATO CONTATTO DELLE RADICI CON IL SUOLO - OBBLIGO DI RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460815-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - DI ALTO FUSTO - ALBERI PIANTATI IN CONTENITORI INFISSI AL SUOLO - MANCATO CONTATTO DELLE RADICI CON IL SUOLO - OBBLIGO DI RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI - SUSSISTENZA.*

Il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall'art. 892 comma primo n. 1 cod. civ. riguarda anche gli alberi non piantati direttamente nel terreno ma in contenitori infissi al suolo, ancorché attraverso gli stessi le radici non abbiano contatto diretto con il terreno del fondo e quindi non possano invadere il fondo del vicino; infatti la previsione normativa mira ad impedire che la parte fuori terra degli alberi riesca di danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, tanto che le distanze indicate, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 892 cod. civ., non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)