Sez. 2, Sentenza n. 2865 del 26/02/2003 (Rv. 560707 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI | Alberi di alto fusto con tronchi superiori e tronchi inferiori ai tre metri di altezza - Obbligo di rispetto delle distanze legali - Affermazione - Fondamento.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI
Il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall'art. 892, comma primo, n. 1, cod. civ., riguarda anche gli alberi che abbiano alcuni tronchi di altezza inferiore ai tre metri, purché gli altri si diramino ad una quota a tale misura superiore. Infatti, la previsione normativa, mirante ad impedire che la parte fuori terra degli alberi riesca di danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, esige una valutazione della pianta nella sua essenza unitaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)