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Sez. U, Sentenza n. 4941 del 18/11/1989 (Rv. 464271 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - GESTIONE DI SINGOLI RAPPORTI DI LAVORO - DISCREZIONALITÀ DEL DATORE DI LAVORO PUBBLICO - SOGGEZIONE ALLA DISCIPLINA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO - CONSEGUENTE GIURISDIZIONE DELL'AGO - (FATTISPECIE RIGUARDANTE LA ESCLUSIONE DI UNA DIPENDENTE DELLA S.I.A.E. DALLE PROMOZIONI IN SOPRANNUMERO).*
Stato
decisa il 1989-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464271-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - GESTIONE DI SINGOLI RAPPORTI DI LAVORO - DISCREZIONALITÀ DEL DATORE DI LAVORO PUBBLICO - SOGGEZIONE ALLA DISCIPLINA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO - CONSEGUENTE GIURISDIZIONE DELL'AGO - (FATTISPECIE RIGUARDANTE LA ESCLUSIONE DI UNA DIPENDENTE DELLA S.I.A.E. DALLE PROMOZIONI IN SOPRANNUMERO).*

Con riguardo ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici (nella specie, S.i.A.E.), la discrezionalità del datore di lavoro assume i caratteri del potere discrezionale pubblico (con la conseguente non configurabilità di posizioni soggettive dei lavoratori tutelabili davanti al giudice ordinario) quando si esplichi in Atti d'imperio e di supremazia intesi a disciplinare, in via generale ed astratta, l'organizzazione degli uffici, i ruoli o le mansioni del personale, e non anche quando si traduca in Atti di gestione di un singolo o di singoli rapporti di lavoro, nel qual caso detta discrezionalità rimane soggetta alla disciplina privatistica del rapporto e quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, attenendo ad una successiva valutazione di merito, che non incide sulla Competenza giurisdizionale di tale giudice, la questione se la posizione soggettiva fatta valere dal lavoratore in relazione agli Atti di gestione predetti abbia consistenza di diritto soggettivo. (nella specie, la S.C., enunciando tale principio, ha censurato la sentenza del pretore, che aveva declinato la propria giurisdizione ritenendo che la domanda della lavoratrice, la quale lamentava la propria esclusione dalle promozioni in soprannumero disposte in attuazione del criterio generale della perequazione, si appuntasse contro il potere di autorganizzazione dell'ente). (V 7335/87, mass n. 455389; (V 4734/80, mass n. 408545; (V 594/79, mass n. 396727; (V 2359/76, mass n. 381144).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)