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Sez. U, Sentenza n. 594 del 26/01/1979 (Rv. 396727 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - SUSSISTENZA - LIMITI - TRASFERIMENTO DI SEDE DI UN DIPENDENTE DELLA SIAE - IMPUGNABILITA DINANZI ALL'AGO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396727-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - SUSSISTENZA - LIMITI - TRASFERIMENTO DI SEDE DI UN DIPENDENTE DELLA SIAE - IMPUGNABILITA DINANZI ALL'AGO - CONDIZIONI.*

La Competenza giurisdizionale del giudice ordinario, nelle controversie inerenti a rapporto di lavoro con ente pubblico economico (nella specie, SIAE), trova deroga, in favore di quella del giudice amministrativo, alla stregua dei criteri generali sul riparto delle giurisdizioni fissati dalla legge 20 marzo 1865 n 2248, all e e non modificati dalla legge 11 agosto 1973 n 533 sul nuovo rito delle cause di lavoro, solo quando la causa investa la legittimita di un provvedimento emesso da detto ente nello Esercizio dei suoi poteri d'imperio e di supremazia per disciplinare, in via generale ed astratta, l'organizzazione e dislocazione degli uffici, i ruoli e le mansioni del personale, considerato nel suo complesso o per categorie, atteso che, in tale situazione, a fronte dell'Esercizio di quei poteri discrezionali la posizione soggettiva del dipendente ha natura e consistenza di interesse legittimo. Ne consegue che va affermata la giurisdizione del giudice ordinario nell'ipotesi in cui il dipendente insorga contro un provvedimento di trasferimento di Sede emesso individualmente a suo carico, ed idoneo a ledere la posizione di diritto soggettivo a lui assicurata in tema di trasferimenti dall'art 2103 cod civ, nel testo fissato dall'art 13 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n 300). (V 3221/77, mass n 386741; (V 2359/76, mass n 381144).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)