Sez. 1, Sentenza n. 5329 del 13/05/1991 (Rv. 472127 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - A persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti | Mancato rinvenimento del destinatario dell'atto da notificare (o di altro soggetto abilitato alla ricezione) presso l'abitazione risultante dai registri anagrafici - Avvenuto trasferimento del destinatario per località sconosciuta - Sussistenza di elementi idonei a desumerlo - Notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. - Obbligatorietà - Conoscenza da parte del notificante della nuova dimora del destinatario - Sussistenza di elementi atti a comprovarlo - Notificazione ai sensi dell'art. 139 ultimo comma cod. proc. civ. - Applicabilità.
Procedimento civile - Notificazione - A persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti
Quando il destinatario dell'atto da notificare (o altro soggetto abilitato alla ricezione) non viene rinvenuto presso l'abitazione risultante dai registri anagrafici e sussistono elementi idonei ad evidenziare l'avvenuto trasferimento del destinatario medesimo per località sconosciuta, la notificazione deve essere effettuata nelle forme prescritte dall'art. 143 cod. proc. civ., mentre le diverse modalità contemplate dall'ultimo comma dell'art. 139 cod. proc. civ. trovano applicazione solo nell'eventualità che risultino elementi atti a comprovare che il notificante conosceva o era in grado, adottando la comune diligenza, di conoscere la nuova, effettiva dimora del destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)