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Sez. 1, Sentenza n. 6618 del 18/07/1997 (Rv. 506122 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI | Notificazione ex art. 143 cod. proc. civ. - Attività prodromiche - Ricerche anagrafiche - Successive informazioni (infruttuose) presso il portiere della residenza anagrafica - Successiva notifica tentata presso il domicilio della madre dell'irreperibile - Comportamenti integranti gli estremi della "ordinaria diligenza" richiesta nel notificante - Sussistenza - Ricerche a mezzo dell'elenco telefonico nei casi di pluriomonimia - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506122-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI

In tema di reperibilità della persona fisica, le relative ricerche nei luoghi di dimora o domicilio (essendo la sola residenza il "quid iuris" certo e pubblicizzato) ne presuppongono la conoscenza da parte del notificante (ovvero la conoscibilità attraverso l'impiego di diligenza ordinaria), ma non anche l'accertamento attraverso l'uso di diligenza straordinaria, funzionale all'esperimento di indagini approfondite, incombendo, viceversa, sul notificando che abbandoni l'originaria residenza senza preoccuparsi della necessaria registrazione anagrafica il rischio di una declaratoria di irreperibilità in caso di mancata dimostrazione che la propria reperibilità nel luogo eletto (ovvero nel domicilio o nella dimora) era nota alla controparte, ovvero facilmente conoscibile con la normale diligenza (attraverso, cioè, l'uso dei normali mezzi di conoscenza di cui si ritiene possa disporre una persona non munita di particolari capacità di indagine). Rientra nel così delineato concetto di normale diligenza l'esperimento di rituali ricerche anagrafiche, il compimento di indagini presso il portiere dello stabile di originaria residenza, il tentativo di notifica presso la madre del notificando, mentre ne resta del tutto esclusa la ricerca telefonica, previa consultazione dell'apposito elenco, tra plurime omonimie che dovessero, all'esito, presentarsi, e ciò anche se il destinatario dell'atto sia persona nota al pubblico (come nel caso di un regista cinematografico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)