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Sez. 2, Sentenza n. 5491 del 13/02/1984 Ud. (dep. 12/06/1984) Rv. 164779 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - CONVERSIONE DEL MEZZO NON CONSENTITO IN QUELLO CONSENTITO - APPLICABILITÀ IN VIA GENERALE ED AUTOMATICA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164779-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - CONVERSIONE DEL MEZZO NON CONSENTITO IN QUELLO CONSENTITO - APPLICABILITÀ IN VIA GENERALE ED AUTOMATICA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*

Per la tassatività dei mezzi di impugnazione, è inapplicabile in via generale ed automatica il principio di conversione del negozio invalido in quello valido. Pertanto, quando risulti che la parte, deliberatamente o erroneamente, abbia utilizzato un mezzo di gravame non previsto e consentito dalla legge, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. (V mass n 157474; (V mass n 155742; (V mass n 150543, ed altre ivi citate anche in senso contrario; (da ultimo, sez. Un. 27 aprile 1983 n. 3803 (udienza 22 gennaio 1983) ric. Esposito nel senso dell'ammissibilità della conversione quando la erronea proposizione del gravame attenga alla indicazione formale del mezzo prescelto e non anche alla sostanziale utilizzazione di un mezzo non consentito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)