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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1342 del 26/01/2016 (Rv. 638408 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Inapplicabilità delle norme dettate per l'appello - Mancata comparizione della parte opponente già costituita - Conseguenze - Improcedibilità dell'opposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638408-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

L'opposizione allo stato passivo, regolata dagli artt. 98 e 99 l.fall., non è equiparabile al giudizio d'appello, ancorché abbia natura impugnatoria, sicché non si applicano le norme dettate per il procedimento di gravame e la mancata comparizione della parte opponente, tempestivamente costituitasi, in un'udienza successiva alla prima, non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)