Sez. 3, Sentenza n. 25408 del 12/11/2013 (Rv. 629531 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Divieto per il notaio di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" - Inequivocità della nullità - Necessità - Pluralità di violazioni dell'art. 28 legge n. 89 del 1913 - Considerazione unitaria delle condotte in quanto finalizzate a scopi illeciti - Illegittimità - Fondamento - Principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
In tema di illeciti disciplinari previsti a carico di chi esercita la professione notarile, il divieto per il notaio di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge", ai sensi dell'art. 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, comprende solo quelli la cui nullità, verificata per ciascuno di essi, sia inequivoca, con conseguente esclusione degli atti solo inefficaci rispetto al soggetto nel cui nome (o conto) siano redatti (nella specie, l'atto in cui è parte un gruppo europeo di interesse economico non ancora iscritto secondo le prescrizioni del Regolamento CEE del 25 luglio 1985, n. 2137 e del d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240). Né, in senso contrario, è ammissibile una considerazione unitaria della pluralità di atti sotto il profilo della comune illiceità dello scopo che si fondi sull'asserita riconducibilità dell'art. 28 cit. alla previsione di cui all'art. 147 della legge n. 89 cit. - la quale, invece, nel sanzionare le condotte lesive della dignità e reputazione del notaio, nonché del decoro e prestigio della classe notarile, integra un'ipotesi di illecito a forma libera, il cui contenuto è integrato dalle regole di etica professionale - risolvendosi una simile interpretazione nella creazione di un nuovo illecito, caratterizzato dall'essere gli atti, indipendentemente dalla loro nullità, coordinati e finalizzati a scopi illeciti, in violazione del principio di legalità e tassatività, che permea anche gli illeciti disciplinari nei limiti in cui la sua lesione concretizzi, di riflesso, una violazione del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/07/1991 num. 240, Regolam. Consiglio CEE 25/07/1985 num. 2137
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)