Sez. 6 - 3, Sentenza n. 4720 del 23/03/2012 (Rv. 622116 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Previsioni disciplinari ex art. 147 della legge notarile - Questione di legittimità ex art. 25 Cost. - Manifesta infondatezza - Concretizzazione dei concetti giuridici indeterminati ai fini disciplinari - Sindacato di legittimità - Limiti.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
In materia di responsabilità disciplinare dei notai, l'art. 147 della legge n. 89 del 1913 individua con chiarezza l'interesse meritevole di tutela (dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile) e determina la condotta sanzionabile in quanto idonea a compromettere l'interesse tutelato, condotta il cui contenuto, sebbene non tipizzato, è integrato dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico; ne consegue, da un lato, che la norma menzionata è rispettosa del principio di legalità ex art. 25 Cost. (peraltro attinente alla sola materia penale), e dall'altro che la concreta individuazione della condotta disciplinarmente rilevante, da parte del giudice di merito, non è sindacabile dalla Corte di cassazione, il cui controllo di legittimità sull'applicazione, da parte del giudice del merito, di concetti giuridici indeterminati e clausole generali può solo mirare a verificare la ragionevolezza della sussunzione in essi del fatto concreto.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)