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Sez. L, Sentenza n. 2755 del 27/04/1985 (Rv. 440534 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - ECCEZIONI - DEDUZIONE - TERMINI - MANCATO RISPETTO - DIFETTO DI OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440534-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - ECCEZIONI - DEDUZIONE - TERMINI - MANCATO RISPETTO - DIFETTO DI OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE - RILEVANZA - LIMITI.*

Nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, il divieto per il convenuto, ai sensi dell'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ., di proporre nel corso del giudizio eccezioni (nella specie, di prescrizione) non sollevate con la memoria prevista da detta norma non viene meno per la mancata opposizione della controparte alla tardiva formulazione dell'eccezione, atteso che tale comportamento, alla stregua del primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ., può rilevare ai fini di un ampliamento del tema del dibattito solo quando, dagli Atti del processo anteriori alla sentenza, emerga inequivocabilmente una valutazione del giudice, esplicita o implicita, sulla sussistenza di gravi motivi giustificativi di tale ampliamento. (Conf 4000/84, mass n 435969; (Conf 6423/81, mass n 417236).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)