Sez. U, Sentenza n. 6423 del 04/12/1981 (Rv. 417236 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - ECCEZIONI - DEDUZIONE - TERMINI - TARDIVA PROPOSIZIONE - DIVIETO - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - ECCEZIONI - DEDUZIONE - TERMINI - TARDIVA PROPOSIZIONE - DIVIETO - LIMITI.*
Nelle controversie di lavoro, il divieto per il convenuto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 416 cod. proc. civ., di proporre nel corso del giudizio eccezioni non sollevate al momento della Costituzione (nella specie, eccezione di prescrizione) non viene meno per il fatto della mancata opposizione della controparte alla tardiva formulazione dell'eccezione medesima, atteso che un siffatto comportamento, alla stregua del disposto del primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ., può rilevare al fine di un ampliamento del tema del dibattito solo quando, dagli Atti del processo anteriori alla sentenza, emerga inequivocamente una valutazione del giudice, esplicita od implicita, sulla sussistenza di gravi motivi giustificativi di tale ampliamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)