Sez. 5 - , Sentenza n. 34617 del 30/12/2019 (Rv. 656541 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982 - Dichiarazione - Portata - Avvisi di accertamento notificati dopo il 14 luglio 1982 - Annullamento automatico - Esclusione - Incidenza sui rapporti pendenti - Sussistenza - Sui rapporti esauriti - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
La sentenza n. 175 del 1986, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Cost., l'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982 n. 429, conv., con modif., in l. n. 516 del 1982, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino a quella della sua entrata in vigore (14 luglio 1982), non ha determinato automaticamente l'annullamento di tutti gli avvisi di accertamento notificati successivamente al 14 luglio 1982, bensì solo l'invalidità degli stessi nei rapporti tributari (originati dal condono del 1982) e nei relativi giudizi ancora pendenti alla data della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità in cui il contribuente abbia presentato dichiarazione integrativa ai sensi del suddetto art. 16 e, ciononostante, abbia tempestivamente impugnato l'avviso stesso per il motivo di illegittimità della legge di condono poi riconosciuto fondato dalla Corte costituzionale, operando, altrimenti, l'incontestabilità dell'obbligazione in conseguenza del congiunto effetto della irrevocabilità della dichiarazione, sancita dall'art. 32, comma 2, del d.l. n. 429 del 1982, e della definitività dell'accertamento per omessa tempestiva impugnazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)