Sez. 5 - , Ordinanza n. 3172 del 09/02/2018 (Rv. 646934 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione delle pendenze tributarie - Art. 16 del d.l. n. 429 del 1982, conv., con modif., in l. n. 516 del 1982 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Conseguenze - Accertamenti in rettifica o d'ufficio - Invalidità automatica - Esclusione - Cartelle esattoriali notificate in base alla dichiarazione integrativa - Invalidità automatica - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione delle pendenze tributarie prevista dall'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982, conv., con modificazioni, dalla l. n. 516 del 1982, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino all'entrata in vigore del d.l., non determina automaticamente l'invalidità degli avvisi di accertamento notificati dopo la predetta data, né quella dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle esattoriali formate e notificate sulla base della dichiarazione integrativa (cd. condono automatico o tombale) presentata dal contribuente in riferimento all'imponibile accertato dall'Ufficio, stante l'irrevocabilità della dichiarazione stessa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)