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Sez. 2, Sentenza n. 8444 del 25/08/1998 (Rv. 518362 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE | Ufficio di conciliazione costituito da più magistrati - Udienza di comparizione - Rinvio d'ufficio in assenza di costituzione delle parti - Costituzione delle parti alla udienza di rinvio - Tardività - Conseguenze - Declaratoria di nullità del procedimento - Esclusione - Cancellazione della causa dal ruolo - Obbligo del giudice.
Stato
decisa il 1998-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518362-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE

Negli uffici di conciliazione ai quali sono addetti più magistrati, la costituzione in giudizio delle parti nella udienza alla quale la causa sia stata rinviata d'ufficio, perché nel giorno indicato in citazione per la comparizione delle parti nessun giudice tiene udienza o l'udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, è tardiva, disponendo l'art. 56 delle disp. att. cod. proc. civ. che la causa è rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato "dopo la costituzione delle parti". In tal caso, qualora il convenuto si costituisca in giudizio esclusivamente per eccepire la tardiva iscrizione al ruolo senza accettare il contraddittorio nel merito, il giudice non può dichiarare la nullità del procedimento, ma deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo, come sancito dal primo comma dell'art. 171 e dal primo comma dell'art. 307 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 312, Cod. Proc. Civ. art. 314, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 56, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)