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Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Testo vigente

Art. 46 Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari

1. I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile.5455

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

3. Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.5455

4. Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.5455

5. Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessita' della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto e' aggiornato con cadenza almeno biennale.5455

6. Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidita', ma puo' essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.5455

7. Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo.545559

Capo IV. Degli atti dell'ufficiale giudiziario.

Art. 47 Ora della notificazione

1. Nella relazione di notificazione di cui all'articolo 148 del codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione e' stata eseguita.

Art. 48 Avviso al destinatario della notificazione

1. L'avviso prescritto nell'articolo 140 del codice deve contenere:

  1. 1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;

  2. 2) l'indicazione della natura dell'atto notificato;

  3. 3) l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;

  4. 4) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

Art. 49 Nota da consegnarsi al pubblico ministero

1. L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:

  1. 1) l'indicazione del nome e della qualita' della persona che ha chiesto la notificazione;

  2. 2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario;

  3. 3) la natura dell'atto notificato;

  4. 4) il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;

  5. 5) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

2. La nota e' trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.

Art. 50 Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami

1. L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del codice e' fatta con ricorso steso in calce all'atto.

2. Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.

Art. 51 Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria

1. La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in carcelleria a norma dell'articolo 150 quarto comma del codice e' custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio.

2. Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.

Capo V. Delle persone che possono assistere il giudice.

Art. 52 Liquidazione del compenso

1. Il compenso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice e' liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell'attivita' svolta.

Art. 53 Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi

1. I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che e' tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.

Titolo III. Del processo di cognizione

Capo I. Del procedimento davanti al giudice di pace

Art. 54 Determinazione dei giorni d'udienza

1. Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza dell'ufficio del giudice di pace.1819

Art. 55 Distribuzione delle udienze tra i magistrati

1. Il capo dell'ufficio di conciliazione distribuisce con decreto al principio di ogni trimestre le udienze di istruzione o di discussione tra i magistrati addetti all'ufficio.1819

Art. 56 Designazione del giudice per ciascuna causa

1. Dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa.59 .

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 16459

Art. 57 Rinvio dell'udienza di comparizione

1. Se non vi e' udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 316 secondo comma del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

2. Se nell'udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il conciliatore da' atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all'udienza immediatamente successiva.1819

Art. 58 Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio

1. Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio o non ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge e fermo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice.181959

Art. 59 Dichiarazione di contumacia

1. La dichiarazione di contumacia della parte non costituita e' fatta dal conciliatore a norma dell'articolo 171 ultimo comma del codice, quando e' decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.1819

Art. 60 Tempo degli atti di istruzione

1. Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal conciliatore non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non e' stata pronunziata in udienza.1819

Art. 61 Ordine di trattazione e discussione delle cause

1. Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del codice.1819

Art. 62 Udienza di discussione

1. Il conciliatore, quando dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell'articolo 189 del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa.1819

2. L'udienza di discussione puo' essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.

Art. 63 Giudice decidente

1. La causa deve essere decisa dal conciliatore che ha proceduto all'istruzione, salvo che sia stato sostituito a norma dell'articolo 174 del codice.1819

Art. 64

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 5119

Art. 65 Querela di falso

1. Il conciliatore, quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di falso, stabilisce un termine perentorio entro il quale le parti stesse debbono riassumere la causa davanti al tribunale.1819

Art. 66

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374111718