Sez. 5 - , Ordinanza n. 2906 del 31/01/2019 (Rv. 652376 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Omessa tempestiva trasposizione dei dati registrati su supporto informatico sul registro cartaceo - Diritto alla detrazione - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In materia di IVA, in conformità al principio di neutralità dell'imposizione, l'omessa trasposizione nel termine di legge, su supporto cartaceo, del registro delle fatture annotate su supporto informatico, non esclude che il contribuente possa ottenere il rimborso o la detrazione dell'imposta versata sugli acquisti, ove lo stesso dimostri la sussistenza dei relativi presupposti sostanziali.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/06/1994 num. 357 art. 7 com. 4, Legge 08/08/1994 num. 489, Legge 18/10/2001 num. 383 art. 8, Cod. Civ. art. 2215, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 18, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 22, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)