Sez. 5, Sentenza n. 3586 del 24/02/2016 (Rv. 639032 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE | Principio di neutralità fiscale - Diritto alla detrazione IVA - Condizioni sostanziali - Omissione di obblighi formali da parte di soggetti passivi - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE
In tema di IVA e nell'ambito di operazioni intracomunitarie per beni o servizi resi da parte di soggetti residenti in altri Paesi membri, che abbiano emesso regolari fatture consegnate al cessionario/committente italiano, il quale - ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b) della Sesta direttiva nel testo integrato dall'art. 28 octies, nonché dell'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo "ratione temporis" applicabile) - assume la posizione di soggetto tenuto al pagamento dell'imposta, l'omessa annotazione di tali fatture nei registri IVA degli acquisti e delle vendite ai fini della compensazione dell'IVA a debito con quella a credito in attuazione del principio di neutralità fiscale, non determina la perdita del diritto alla detrazione se siano soddisfatte le condizioni sostanziali di esigibilità dell'imposta dovuta dal cessionario/committente e della destinazione dei beni e servizi acquistati o utilizzati ad operazioni assoggettate ad imposta, sempre che tali condizioni sostanziali emergano con certezza dalla documentazione in possesso del contribuente, esibita all'Amministrazione finanziaria in sede di verifica.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, Direttive del Consiglio CEE 15/05/1977 num. 388 art. 17, Direttive del Consiglio CEE 15/05/1977 num. 388 art. 18, Direttive del Consiglio CEE 15/05/1977 num. 388 art. 21, Direttive del Consiglio CEE 15/05/1977 num. 388 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)